Art. 4.
(Esercizio della professione).

      1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
      2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo motivate eccezioni, ed è basato sulla verifica dell'effettività del tirocinio.